Normative e standard Unione Europea
Scadenze future e in preparazione
Entro la fine dell’anno, la fondazione lancerà ufficialmente ZDHC ClaimCheck. Si tratta di un registro pubblico in cui i brand e i produttori di filati potranno depositare e convalidare legalmente le proprie dichiarazioni di “sostenibilità chimica”, azzerando il rischio di sanzioni per greenwashing secondo le nuove direttive UE.
La Strategia ZDHC 2030: La roadmap prevede che entro questa data:
- La conformità ZDHC diventi il sistema operativo obbligatorio per l’importazione di prodotti tessili nei mercati regolamentati.
- Tutti i principali brand firmatari escluderanno completamente i fornitori che non hanno raggiunto almeno il Livello 2 (verificato da enti terzi come nel pilastro CHEM di 4Sustainability) Il percorso di qualifica per i fornitori (livelli 1, 2 e 3) è diventato più rigido. Nel corso del 2026 e 2027 i criteri per mantenere i livelli più alti richiedono prove analitiche e audit sui fanghi di depurazione e sulle emissioni, non più solo sulle acque di scarico. La nuova lista delle sostanze chimiche vietate nella produzione introduce limiti severissimi sui PFAS (i cosiddetti “inquinanti eterni”) e su nuovi ritardanti di fiamma, allineandosi ai bandi totali sui PFAS già attivi in diversi mercati europei e americani.
L’evoluzione del biologico: GOTS 8.0 e il nuovo GRTS
Il Global Organic Textile Standard (GOTS) ha pubblicato l’aggiornamento alla versione 8.0, con un periodo di transizione che renderà l’adesione obbligatoria dal 1° marzo 2027. L’ente ha avviato la consultazione pubblica per il lancio del Global Responsible Textile Standard (GRTS), con l’obiettivo di applicare il rigido modello di controllo GOTS anche a filati e fibre che non sono di origine biologica.
Materials Matter Standard (MMS) di Textile Exchange
Standard volontario unico per la produzione e la prima lavorazione delle materie prime tessili, pubblicato il 12 dicembre 2025. Sostituirà gradualmente GRS, RCS, RWS, RAS e RMS. Il 1° aprile 2026 Textile Exchange ha pubblicato la Transition Policy vincolante. Secondo Ecocert, diventerà obbligatorio dal 31 dicembre 2027 per le aziende agricole e di prima lavorazione idonee, con il ritiro progressivo dei vecchi standard. Per chi oggi vende filati con GRS o RCS 100, i certificati restano validi durante la transizione ma andranno poi migrati a MMS. Per usare logo e dichiarazioni servirà la certificazione MMS e la catena di custodia. Non cambia nulla per chi ha solo GOTS e/o OCS. Fonti: Textile Exchange . Si passa da una conformità puramente documentale e burocratica a un approccio orientato ai risultati concreti sul campo (impatto effettivo sul suolo, gestione dell’acqua, biodiversità, benessere animale e diritti umani).
- Tempistiche: Lo standard è entrato in vigore a fine 2026 per gli audit e diventerà obbligatorio e vincolante a partire dal 31 dicembre 2027. Oltre questa data, i vecchi certificati non verranno più rinnovati
Revisione del Regolamento 1007/2011 (etichettatura tessile)
Non è ancora in vigore. La Commissione prevedeva di proporre la revisione entro il secondo trimestre 2026. Non ho verificato se la proposta sia stata pubblicata.
Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR), deforestazione
La modifica 2025/2650 è stata pubblicata il 23 dicembre 2025 ed è entrata in vigore tre giorni dopo. Il regolamento si applica dal 30 dicembre 2026 a grandi e medie imprese, e dal 30 giugno 2027 alle altre micro e piccole imprese.
la classificazione delle merci a 8 cifre dell’UE, basata sul Sistema Armonizzato dell’OMD, determina dazio doganale, IVA all’importazione, licenze, divieti e dichiarazione Intrastat. Il regolamento annuale viene pubblicato entro fine ottobre e si applica dal 1° gennaio successivo.
Indicazione dell’Origine non Preferenziale: A partire dal 1° marzo 2027, l’Unione Europea introduce l’obbligo sistematico di indicare l’origine non preferenziale nelle dichiarazioni di importazione. Questo vale anche se viene richiesto un trattamento tariffario preferenziale e i due dati coincidono, eliminando una precedente semplificazione
È fondamentale distinguere l’aggiornamento annuale della NC dalle revisioni strutturali globali: la prossima grande revisione del Sistema Armonizzato (SA 2028) dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane entrerà in vigore il 1° gennaio 2028.
Direttiva 2025/1892 (EPR tessili): tempi
Il recepimento nazionale è previsto entro il 17 giugno 2027. I sistemi EPR devono essere operativi entro il 17 aprile 2028, e le microimprese sono incluse dal 17 aprile 2029.
Tutti i produttori (inclusi quelli del commercio elettronico) che immettono per la prima volta sul mercato UE prodotti tessili, calzaturieri e affini (elencati nell’allegato IV quater). I marchi e le aziende dovranno finanziare interamente la gestione di fine vita dei loro prodotti.
Regolamento (UE) 2024/3015 (lavoro forzato)
Stabilisce il divieto assoluto di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell’Unione o esportare prodotti ottenuti con il lavoro forzato. La normativa adotta un approccio basato sul prodotto e si applica a qualsiasi merce, settore e operatore economico, indipendentemente dal fatto che il bene sia fabbricato all’interno dell’UE o importato da paesi terzi. Si applica dal 14 dicembre 2027
Regolamento (UE) 2025/40 su imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR)
Scadenze successive. Le etichette armonizzate diventano obbligatorie dal 12 agosto 2028, e quelle per gli imballaggi riutilizzabili dal 12 febbraio 2029. Gli obiettivi di riuso per l’imballaggio di trasporto sono del 40% al 2030 e del 70% al 2040.
Già in vigore o applicabili
Direttiva (UE) 2024/825, “Empowering consumers for the green transition”
Applicabile dal 27 settembre 2026. Riguarda le pratiche commerciali sleali e il greenwashing, con regole su claim ambientali generici e sulle etichette di sostenibilità.Si applica alle vendite B2C, quindi tocca i filati solo indirettamente, per come vengono comunicate certificazioni e claim “green”.
Regolamento (UE) 2025/40 su imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR)
Applicabile dal 12 agosto 2026. È entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applica in modo progressivo, con gli obblighi principali dal 12 agosto 2026. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 gennaio 2025.
Sostituisce la direttiva 94/62/CE e si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato UE e a tutti i rifiuti di imballaggio, qualunque sia il materiale. Vale anche per operatori extra-UE che immettono imballaggi sul mercato UE.
Dal 12 agosto 2026 si applicano i requisiti di sostenibilità e la dichiarazione di conformità UE, l’identificazione e marcatura dell’imballaggio, la registrazione nei registri dei produttori e la rendicontazione EPR. Dalla stessa data tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili. I limiti ai PFAS valgono per gli imballaggi a contatto con alimenti immessi sul mercato dopo quella data, quindi sono poco rilevanti per i filati.
In vigore dal 29 luglio 2026, il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 28.7.2026.Dazi definitivi: dal 60,0% al 67,6%
Aziende con aliquota 60,0%: Fujian Eversun Jinjiang, Fujian Jingfeng Technology, Fujian Xinchuang Nylon, Fujian Jinyi High Performance Material
Aziende con aliquota 67,6%: Fujian Highsun Synthetic Fiber, Fuzhou Liyuan Polyamide, Fujian Liheng Polyamide, Xinhui Dehua Nylon Chips, Nanchong Meihua Nylon
Altri importatori cinesi: 67,6%
Codici CN interessati: 5402 31 00, 5402 45 00, 5402 51 00, 5402 61 00. Le aliquote individuali valgono solo con una fattura commerciale contenente una dichiarazione specifica del produttore. Senza quella dichiarazione si applica l’aliquota più alta.
Divieto applicabile dal 19 luglio 2026 alle grandi imprese. Riguarda abbigliamento, accessori e calzature, e stabilisce le deroghe e il formato di comunicazione.
Accordo commerciale interim UE–Mercosur
Applicazione provvisoria dal 1° maggio 2026. Entrerà in vigore in via definitiva dopo la notifica del completamento delle procedure interne da entrambe le parti. Prevede la graduale eliminazione dei dazi con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1926, Nomenclatura Combinata 2026
Dal 1° gennaio 2026. Modifica l’allegato I del Regolamento (CEE) 2658/87 sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla tariffa doganale comune.
Direttiva (UE) 2025/1892, responsabilità estesa del produttore (EPR) per i tessili
In vigore dal 16 ottobre 2025. Obbliga i produttori a farsi carico dei costi di raccolta, selezione e riciclo di tessili, prodotti correlati e calzature.
Pubblicato il 6 ottobre 2025, di norma in vigore dal giorno successivo. Ha sottoposto a registrazione le importazioni durante l’inchiesta antidumping.
Regolamento (UE) 2024/3015 sul divieto di prodotti realizzati con lavoro forzato
In vigore da dicembre 2024. Vieta di immettere sul mercato UE, e di esportare, prodotti realizzati con lavoro forzato. La data di applicazione è nella sezione B del regolamento.
Regolamento (UE) 2024/1781, Ecodesign (ESPR)
In vigore da luglio 2024. I requisiti specifici sui passaporti digitali dei prodotti tessili devono ancora essere adottati con atti delegati.
Regolamenti sull’antidumping per il filato di poliestere ad alta tenacità (HTYP) dalla Cina
Dal maggio 2023. Le misure sono state rinnovate per altri cinque anni, con dazi tra il 6,9% e il 23,7%.Riguardano un filato tecnico (pneumatici, cinture di sicurezza), non il poliestere tessile comune.
Regolamento (UE) 2018/1513, modifica dell’allegato XVII di REACH (voce 72)
Dal 1° novembre 2020. Limita le sostanze CMR (cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione) in abbigliamento e tessili a contatto con la pelle.
Regolamento (UE) 1007/2011, denominazioni delle fibre tessili ed etichettatura
Applicabile dall’8 maggio 2012. È la norma sulle denominazioni di fibra e sull’etichettatura della composizione.
Regolamento (UE) 952/2013, Codice doganale dell’Unione
Applicabile dal 1° maggio 2016. È il quadro base per l’import-export: dichiarazioni, origine e valore.
Regolamento (CE) 1907/2006, REACH
Dal 1° giugno 2007. Regola registrazione e restrizioni delle sostanze chimiche, comprese quelle usate nei filati.
